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Sez. 2, Sentenza n. 2375 del 24/06/1976 (Rv. 381154 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - SPORGENZE - NOZIONI - DIFFERENZE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381154-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - SPORGENZE - NOZIONI - DIFFERENZE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - NECESSITA.*

Per stabilire se sia o meno applicabile l'art 873 cod civ, che stabilisce la distanza minima tra costruzioni, il giudice deve accertare se l'opera edilizia denunciata sia uno sporto, ossia un semplice motivo architettonico ornamentale, irrilevante nel computo della distanza, ovvero una sporgenza, costituente, per il suo carattere strutturale e funzionale, un ampliamento dell'edificio in superficie e in volume. (V 1665/74, mass n 369848).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)