Sez. U, Sentenza n. 550 del 30/01/1985 (Rv. 438745 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE DEL MAGISTRATO AD UN'ASSOCIAZIONE SEGRETA VIETATA - ATTIVITÀ DI PROSELITISMO SVOLTA DALL'ASSOCIATO - VALUTAZIONE AI FINI DELLA GRADUAZIONE DELLA SANZIONE - DIFETTO DI UNA SPECIFICA CONTESTAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA - INESISTENZA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE DEL MAGISTRATO AD UN'ASSOCIAZIONE SEGRETA VIETATA - ATTIVITÀ DI PROSELITISMO SVOLTA DALL'ASSOCIATO - VALUTAZIONE AI FINI DELLA GRADUAZIONE DELLA SANZIONE - DIFETTO DI UNA SPECIFICA CONTESTAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA - INESISTENZA.*
Nel procedimento disciplinare promosso a carico di magistrato, per la partecipazione ad un'associazione segreta vietata dallo art. 18 della Costituzione, la valutazione dell'attività di proselitismo svolta dall'incolpato nell'ambito di detta associazione, al fine della graduazione della sanzione, non implica, pur in difetto di una specifica contestazione, violazione del principio della corrispondenza tra la sentenza e l'accusa, vertendosi in tema di mere modalità della condotta addebitata, non integranti né circostanza aggravante, né continuazione di illecito, ovvero illecito concorrente.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 18, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)