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Sez. 1, Sentenza n. 36 del 08/01/1968 (Rv. 330839 - 01)

VENDITA - IN GENERE - PER SCRITTURA PRIVATA - DEFINIZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE - REDAZIONE SUCCESSIVA PER ATTO PUBBLICO - VALORE.*
Stato
decisa il 1968-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330839-01

VENDITA - IN GENERE - PER SCRITTURA PRIVATA - DEFINIZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE - REDAZIONE SUCCESSIVA PER ATTO PUBBLICO - VALORE.*

Quando le parti abbiano regolato in maniera completa e definitiva tutte le pattuizioni del negozio di compra-vendita, ma abbiano differito ad un momento successivo la stipulazione dell'atto pubblico, quest'ultima rappresenta una riproduzione meramente formale del contratto, ordinata al compimento delle formalita immobiliari nonche alla pubblicita nei confronti dei terzi. In tale riproduzione le dichiarazioni delle parti assumono carattere storico e rappresentativo e non costituiscono espressione di nuova volonta. (Cfr. 300-65, 2892-66, massima n. 325475).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)