Sez. U, Sentenza n. 358 del 30/01/1975 (Rv. 373599 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - RICHIESTA DI CONDANNA DI UN ENTE PUBBLICO AL PAGAMENTO IN VIA ALTERNATIVA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI O MORATORI PER UN CREDITO DERIVANTE DA UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ACCOGLIMENTO DELLA SOLA DOMANDA RELATIVA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - MANCATA DECISIONE SUGLI INTERESSI MORATORI - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - RICHIESTA DI CONDANNA DI UN ENTE PUBBLICO AL PAGAMENTO IN VIA ALTERNATIVA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI O MORATORI PER UN CREDITO DERIVANTE DA UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ACCOGLIMENTO DELLA SOLA DOMANDA RELATIVA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - MANCATA DECISIONE SUGLI INTERESSI MORATORI - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Il potere correttivo della motivazione della sentenza impugnata attribuito alla Corte di Cassazione dall'art 384 cod proc civ, postula, fra l'altro, che l'errore riscontrato nella cennata sentenza sia in iudicando e non in procedendo e che la sostituzione della motivazione sia soltanto in diritto e, cioe, non importi alcuna indagine di fatto, preclusa in Sede di legittimita. Pertanto, il suindicato potere non puo essere esercitato nel caso in cui, quantunque l'attore abbia richiesto la condanna di un ente pubblico al pagamento, in via alternativa, degli interessi corrispettivi o moratori maturati in ordine ad un credito derivante da un rapporto di pubblico impiego, la sentenza impugnata si sia limitata ad accogliere la sola domanda relativa agli interessi corrispettivi (con pronunzia emessa in carenza di giurisdizione) ed abbia, invece, trascurato di decidere sulla richiesta subordinata degli interessi moratori incorrendo nel vizio di omessa pronunzia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)