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Sez. 3, Sentenza n. 743 del 23/01/2002 (Rv. 551766 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Ricorso dell'incolpato alla Commissione centrale - Domanda di annullamento della sanzione disciplinare irrogata - Mancanza di motivazione, nella decisione della Commissione, in ordine ad alcuno dei motivi del richiesto annullamento - Automatico vizio di omessa pronuncia, imponente l'annullamento con rinvio della decisione impugnata - Configurabilità - Esclusione - Potere della Corte di cassazione di correggere la motivazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551766-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di giudizio disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la mancanza di motivazione, da parte della Commissione centrale, con riferimento ad alcuno dei motivi per cui dall'incolpato è stato domandato l'annullamento della sanzione disciplinare, non si traduce, automaticamente, in un vizio di omissione di pronuncia, con conseguente annullamento con rinvio della decisione, quando il motivo di annullamento avrebbe dovuto essere rigettato non essendo i fatti allegati dal deducente di per sè idonei in diritto a sorreggere l'accoglimento dell'impugnazione, in tal caso lo iato potendo essere colmato dalla Corte di cassazione attraverso l'impiego del potere di correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)