Sez. 5, Sentenza n. 655 del 15/01/2014 (Rv. 629299 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni - Termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Natura perentoria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata che, a sua volta, aveva annullato la decisione della commissione tributaria provinciale, con rinvio ad essa, avendo rilevato la violazione del contraddittorio, non essendo stati avvisati i contribuenti della fissazione dell'udienza, ha ritenuto così sanata la tardività, nell'originario primo grado di giudizio, della produzione di un documento legittimamente esaminabile, quindi, prima dalla commissione suddetta e, dopo, da quella regionale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)