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Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 13/03/1996 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 205846 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi di insediamenti produttivi esistenti - Che recapitino in pubbliche fognature - Superamento dei limiti di accettabilità di cui alla tabella c) - Punibilità ex art. 13, 21 comma secondo e 25 legge n. 319 del 1976.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205846-01

ACQUE

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti in virtù dell'art. 13 legge 10 maggio 1976, n. 319, se recapitano in pubbliche fognature, non servite da un impianto centralizzato di depurazione, devono essere adeguati sin dal 30 giugno 1985 ai limiti di accettabilità della tabella c); il superamento degli stessi è punito in virtù del combinato disposto degli artt. 13, 25 e 21 secondo comma della predetta legge, giacché l'art. 12 legge cit., anche nel richiamo contenuto nell'art. 21 terzo comma legge cit., concerne solo gli scarichi degli insediamenti produttivi nuovi, che recapitano in pubblica fognatura.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 13 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 2 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)