Sez. 3, Sentenza n. 1784 del 11/01/1996 Ud. (dep. 16/02/1996) Rv. 203781 - 01
Sanità pubblica - In genere | Scarichi in pubbliche fognature - Limiti di accettabilità - Data di funzionamento dello impianto di depurazione - Art. 21 Legge 10 maggio 1976 n. 319 - Parametri stabiliti - Applicabilità agli insediamenti preesistenti o successivi alla vigenza della legge.
Sanità pubblica - In genere
In tema di superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi da insediamenti produttivi, che recapitano in pubbliche fognature, il richiamo operato dall'art. 21 terzo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319 (nel testo modificato dal D.L. 17 marzo 1995, n. 79 convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1995, n. 172) all'art. 12 n. 2 della stessa legge non attiene alla provenienza dello scarico da un insediamento produttivo nuovo o presistente, ma al contenuto del suddetto n. 2 dell'art. 12 e, quindi, alla categoria dei limiti, ai quali bisogna far riferimento - tabella C ovvero prescrizioni degli enti locali - in relazione all'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione. Ne deriva che detti parametri si applicano sia agli insediamenti preesistenti alla vigenza della legge n. 319 del 1976, sia a quelli attivati dopo questa data.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/1995 num. 79 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)