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Sez. 1, Sentenza n. 19511 del 15/01/2010 Ud. (dep. 24/05/2010) Rv. 247196 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Partecipazione a distanza - Modalità di collegamento - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247196-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE

L'imputato presente in aula di udienza è legittimato a dolersi dell'inosservanza di quanto dispone l'art. 146 bis, comma terzo, disp. att. cod. proc. pen., secondo il quale, in caso di partecipazione al dibattimento a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo con modalità tali da garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in aula e nei luoghi di custodia, soltanto se detta inosservanza abbia cagionato una concreta e specifica limitazione dei suoi diritti difensivi. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta infondata la censura con la quale alcuni imputati avevano lamentato la predisposizione di collegamento esclusivamente audio di un dichiarante che aveva acconsentito a tale modalità di partecipazione al giudizio, anche sul rilievo della previsione generale per la quale le persone partecipanti al dibattimento devono essere visibili sia dal giudice, sia dalle parti, "salvo che sussistano esigenze di cautela").

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 146, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)