diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 24077 del 06/04/2016 Ud. (dep. 09/06/2016) Rv. 267874 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELLE PARTI | Udienza preliminare - Partecipazione dell'imputato a distanza - Disciplina - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267874-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELLE PARTI

La disciplina della partecipazione all'udienza a distanza impone che siano costantemente assicurate all'imputato la visione dell'aula e l'ascolto di quanto in questa viene detto nonché la possibilità di intervenire quando esigenze processuali o di difesa lo richiedono. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale la Corte d'appello, pur rilevando che la grave forma di ipoacusia lamentata dall'imputato non era stata documentata, né segnalata da relazione sanitaria, aveva predisposto un sistema di cuffie e, successivamente, un impianto di amplificazione del suono per agevolarne la partecipazione a distanza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 45 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 146, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)