Sez. 3, Sentenza n. 5606 del 15/09/1986 (Rv. 448097 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - OMISSIONE DI RICHIESTA DI AUMENTI E RILASCIO DI RICEVUTE A SALDO DEI CANONI PARI ALL'IMPORTO ORIGINARIO - RINUNZIA DEL LOCATORE ALLA FACOLTÀ DI RICHIEDERE AUMENTI CONVENZIONALI - CONFIGURABILITÀ.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - OMISSIONE DI RICHIESTA DI AUMENTI E RILASCIO DI RICEVUTE A SALDO DEI CANONI PARI ALL'IMPORTO ORIGINARIO - RINUNZIA DEL LOCATORE ALLA FACOLTÀ DI RICHIEDERE AUMENTI CONVENZIONALI - CONFIGURABILITÀ.*
La rinunzia all'Esercizio facoltativo di un diritto di credito condizionato al verificarsi di eventi oggettivi può avvenire senza alcun vincolo di Forma, ed anche in modo tacito, purché risulti da un comportamento concludente ed incompatibile con la volontà di esercitare il diritto e di avvalersi della condizione. Pertanto, in tema di locazione di immobile urbano, possono costituire facta concludentia della volontà del locatore di abdicare alla facoltà di richiedere aumenti del corrispettivo - pattiziamente previsti in relazione alla variazione del potere d'acquisto della lira l'omissione di ogni richiesta ed il rilascio, periodico ed ininterrotto, al conduttore di ricevute a saldo dei canoni a mano a mano versati secondo l'importo originariamente pattuito, malgrado si fosse verificata la circostanza (diminuzione del potere d'acquisto della moneta) che aveva reso lecita e consentita la maggiorazione della pigione. (V 3965/84, mass n 435942; (V 6591/83, mass n 431316, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)