Sez. 2, Sentenza n. 6591 del 08/11/1983 (Rv. 431316 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - ELEMENTI - MANIFESTAZIONE - MANIFESTAZIONE TACITA DELLA VOLONTÀ - REQUISITI - FATTISPECIE IN TEMA DI DISPENSA TACITA DALL'OBBLIGO DELLA COLLAZIONE EREDITARIA.*
NEGOZI GIURIDICI - ELEMENTI - MANIFESTAZIONE - MANIFESTAZIONE TACITA DELLA VOLONTÀ - REQUISITI - FATTISPECIE IN TEMA DI DISPENSA TACITA DALL'OBBLIGO DELLA COLLAZIONE EREDITARIA.*
Nel campo negoziale per aversi manifestazione tacita della volontà di una parte occorrono facta concludentia e cioè univoci e non equivoci, incompatibili con una volontà contraria a quella che da essa si argomenta. Tale incompatibilità non deve essere logica ed assoluta, quale può essere data dal principio di contraddizione, essendo sufficiente che sia pratica e relativa, quale risulta dal concetto predominante nella vita pratica degli affari. (in applicazione del principio di cui alla massima la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che ha affermato la dispensa tacita dall'Obbligo della collazione di un immobile da parte di un erede nel fatto che nello stesso testamento tale Obbligo di collazione era espressamente imposto a carico di altro coerede). (V 4381/82, mass n 422368; (V 1581/80, mass n 405087; (V 3457/71, mass n 355068; (V 711/66, mass n 321429).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)