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Sez. L, Sentenza n. 10296 del 22/11/1996 (Rv. 500713 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Emolumenti versati dal datore di lavoro a titolo di trattamento familiare - Equiparabilità agli assegni familiari - Esclusione - Natura retributiva - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500713-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

Solo gli assegni familiari corrisposti dall'I.N.P.S. hanno carattere previdenziale, mentre ogni altro emolumento corrisposto dal datore di lavoro, comunque denominato e ancorché corrispondente alla medesima finalità degli assegni familiari, ha natura retributiva e, se caratterizzato da continuatività, obbligatorietà e determinabilità, va considerato parte della retribuzione valutabile ai sensi dell'art. 2121 cod. civ., atteso anche l'ampio concetto di retribuzione desumibile dall'art. 36 Cost., che espressamente fa riferimento alle esigenze familiari del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)