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Sez. L, Sentenza n. 1567 del 08/03/1986 (Rv. 444942 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444942-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE.*

Solo gli assegni familiari corrisposti dall'istituto nazionale della previdenza sociale hanno carattere previdenziale e non debbono essere computati agli effetti del calcolo dei contributi assicurativi, mentre ogni altro emolumento versato direttamente dal datore di lavoro, a titolo di trattamento familiare, comunque denominato ed ancorché corrisponda alla stessa finalità economico-sociale degli assegni familiari, avendo natura di vera e propria retribuzione, rientra nel concetto di retribuzione imponibile ed è, quindi, assoggettabile a contribuzione, nonché computabile ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità in quanto compenso di carattere continuativo. (V 4057/82, mass n 422018; (V 876/82, mass n 418720; (V 5580/78, mass n 395369).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)