Sez. 3, Sentenza n. 15053 del 23/01/2007 Ud. (dep. 13/04/2007) Rv. 236337 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Accertamento postumo di compatibilità paesaggistica - Effetti amministrativi e penali - Individuazione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In materia paesaggistica, la deroga al principio generale per il quale l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fissata dall'art. 146, comma dodicesimo, D.Lgs. n. 42 del 2004, è limitata agli interventi minori individuati dall'art. 181, comma primo ter, del citato D.Lgs. n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 36, L. 15 dicembre 2004 n. 308, soltanto per i quali, ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 167, non si applicano le sanzioni penali di cui al comma primo del medesimo art. 181. (Nell'occasione, la Corte ha ulteriormente affermato che il rilascio postumo di un qualsiasi diverso provvedimento avente efficacia autorizzatoria ai fini della tutela paesaggistica ha il solo effetto di escludere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino, parimenti escluso dal pagamento della sanzione pecuniaria di cui al citato art. 167).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 149, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 167, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Legge 15/12/2004 num. 308 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)