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Sez. 6 - , Sentenza n. 16788 del 16/02/2021 Ud. (dep. 03/05/2021) Rv. 281277 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Violazione degli obblighi di assistenza - Subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal verbale di omologa della separazione - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281277-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di violazione degli obblighi di assistenza, è illegittima, perché in contrasto con i principi di legalità e tassatività, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal verbale di omologa della separazione, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)