Sez. 5 - , Sentenza n. 20502 del 14/01/2019 Ud. (dep. 13/05/2019) Rv. 275529 - 02
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni nel caso di pronunzia di condanna generica - Illegittimità - Ragioni.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
È illegittima, perché in contrasto con i principi di legalità e tassatività, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà, solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)