diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12614 del 09/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266873 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche del reo - Obbligo per il giudice della cognizione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266873-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato. (La Suprema Corte ha precisato che un simile accertamento comporterebbe la necessità di una istruttoria nel contraddittorio delle parti, che potrebbe rivelarsi inutile, non precludendo al soggetto interessato di dimostrare, in sede esecutiva, la modifica peggiorativa della propria situazione economica) (Conf. n. 31606/16 n.m).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)