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Sez. 1, Sentenza n. 2727 del 03/05/1982 (Rv. 420593 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - BENEFICI EX LEGGE N. 408 DEL 1949 - CONDIZIONI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E COMPLETAMENTO DELL'OPERA MEDIANTE ALTRI RAPPORTI - APPLICABILITÀ DEI PREDETTI BENEFICI - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420593-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - BENEFICI EX LEGGE N. 408 DEL 1949 - CONDIZIONI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E COMPLETAMENTO DELL'OPERA MEDIANTE ALTRI RAPPORTI - APPLICABILITÀ DEI PREDETTI BENEFICI - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*

In tema d'imposta di registro e d'imposta ipotecaria, la applicabilità dei benefici previsti dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949 n. 408, sull'incremento delle costruzioni edilizie, con riguardo a contratto di appalto per la costruzione di fabbricato destinato ad abitazioni non di lusso, postula che tale costruzione sia in concreto realizzata, nei modi e nei tempi prescritti, con il contributo del contratto medesimo, e, pertanto, va esclusa, ove questo venga risolto prima dell'inizio dell'opera, attuata poi esclusivamente in forza di altri contratti. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della difformità di trattamento a secondo che l'appalto sia risolto primo o dopo l'inizio della costruzione, trattandosi di una difformità che trova obiettiva giustificazione nella diversità delle rispettive situazioni, in quanto solo nel secondo caso l'appalto stesso fornisce un apporto all'attuazione degli scopi perseguiti dalla disposizione agevolatrice. (Conf 5024/78, mass n 394783; (Conf 3227/76, mass n 382017).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)