diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5024 del 06/11/1978 (Rv. 394783 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - CONDIZIONI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E COMPLETAMENTO DELL'OPERA MEDIANTE ALTRI RAPPORTI - APPLICABILITA DEI PREDETTI BENEFICI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394783-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - CONDIZIONI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E COMPLETAMENTO DELL'OPERA MEDIANTE ALTRI RAPPORTI - APPLICABILITA DEI PREDETTI BENEFICI - LIMITI.*

Affinche un contratto di appalto possa fruire dei benefici fiscali previsti dall'art 14 della legge 2 luglio 1949 n 408 sull'incremento delle costruzioni edilizie (imposta fissa di registro e riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria), e necessario che il contratto stesso abbia ad oggetto una costruzione rientrante nella previsione della legge, e che tale costruzione sia stata in concreto realizzata con il contributo di quel contratto, nei modi e nei tempi prescritti. Pertanto, in ipotesi di risoluzione del contratto di appalto, e di attuazione dell'opera nel termine di legge a mezzo di altri rapporti giuridici, gli indicati benefici sono applicabili esclusivamente nell'ipotesi in cui la risoluzione stessa sia avvenuta dopo l'inizio della costruzione, e non anche in epoca anteriore, atteso che, solo nel primo caso, il contratto puo ritenersi occorrente e concorrente alla realizzazione dell'opera e quindi all'attuazione del fine giustificativo della norma agevolatrice. (Conf 3227/76, mass n 382017).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)