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Sez. 1, Sentenza n. 24040 del 10/11/2006 (Rv. 594619 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Fallimento - Accertamento della violazione - Procedura prefallimentare e procedura fallimentare - Distinzione - Procedura fallimentare - Computo della durata - Criteri - Riferimento al solo tempo occorso per la distribuzione dell'attivo - Esclusione - Azioni per il recupero di attività alla massa - Incidenza sulla valutazione della complessità del caso - Configurabilità - Sindacato sulla relativa durata - Necessità - Criteri.
Stato
decisa il 2006-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594619-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, riconosciuto dal paragrafo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla legge 24 marzo 2001, 89, va accertata, in materia fallimentare, distintamente con riguardo alla procedura prefallimentare, volta alla dichiarazione del fallimento, ed a quella fallimentare, volta alla realizzazione dell'esecuzione concorsuale. Con riferimento a quest'ultima - il cui "dies a quo" coincide con la data della sentenza di fallimento ed il "dies ad quem" con il momento in cui diviene definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale - deve escludersi che la valutazione del termine di ragionevole durata vada effettuata con esclusivo riferimento al tempo impegnato nella distribuzione dell'attivo ai creditori, senza tener conto di quello oggettivamente trascorso nella definizione dei procedimenti incidentali o, comunque, connessi, avviati dal curatore per il recupero di attività alla massa. In quanto, le lunghe e complesse fasi contenziose, dirette a tale recupero ben possono trovare adeguata considerazione, da parte del giudice, nell'ambito della valutazione della "complessità del caso", di cui all'art. 2, comma secondo, della legge citata, ferma restando, tuttavia, la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, avuto riguardo alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti; così come, per converso, rimangono addebitabili allo Stato apparato - e dunque valutabili per l'irragionevolezza dei relativi tempi - errori, inerzie o ritardi della stessa curatela nel promuovere o nel proseguire le azioni in questione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)