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Sez. 5, Sentenza n. 254 del 08/03/1968 Ud. (dep. 09/05/1968) Rv. 107894 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - QUESTIONE DI STATO PERSONALE - OPPOSIZIONE A SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - CONDIZIONI - EFFETTI PARTICOLARI PER LA PRESCRIZIONE DEL REATO.*
Stato
decisa il 1968-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107894-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - QUESTIONE DI STATO PERSONALE - OPPOSIZIONE A SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - CONDIZIONI - EFFETTI PARTICOLARI PER LA PRESCRIZIONE DEL REATO.*

In tema di reati fallimentari (nella specie, bancarotta semplice), quando sia proposta opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento il giudice penale che riconosca la serieta dell'insorta controversia deve sospendere il procedimento a sensi dell'art.19 cod.proc. pen.. in tal caso il corso della prescrizione del reato rimase sospeso sino alla data della decisione definitiva della controversia civile. (V.105170 anno 1967 ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)