Sez. 1, Ordinanza n. 561 del 07/03/1977 Cc. (dep. 04/06/1977) Rv. 136131 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PROPOSTA DI APPLICAZIONE DI UNA MISURA - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PROPOSTA DI APPLICAZIONE DI UNA MISURA - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo della motivazione stabilito dall'art 4 della legge n 1423 del 1956, non e necessario che la proposta di applicazione della misura di prevenzione contenga la espressa indicazione degli elementi dai quali e desunta la pericolosita sociale del soggetto, potendo tali elementi risultare anche da un riferimento fatto alla documentazione in Atti, purche, attraverso la presa di cognizione di questi, costituente un diritto della difesa, sia comunque possibile la individuazione dei predetti elementi.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)