Sez. 1, Sentenza n. 2006 del 25/11/1983 Cc. (dep. 14/12/1983) Rv. 161739 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO - MOTIVAZIONE DEL DECRETO.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO - MOTIVAZIONE DEL DECRETO.*
Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione e, in particolare di quella relativa alla sorveglianza speciale, la pericolosità sociale, in quanto non necessariamente collegata ad una affermazione di colpevolezza per un reato, ben può essere tratta dall'esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni che giustifichino sospetti e presunzioni; il relativo giudizio, quindi, ben può fondarsi su indizi e presunzioni, purché gli anzidetti elementi non siano contraddetti da diverse risultanze processuali. (V mass n 155962; (V mass n 141205; (V mass n 136131; (V mass n 133305).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)