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Sez. L, Sentenza n. 1529 del 04/04/1978 (Rv. 390905 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - GIORNALISTA PROFESSIONISTA CORRISPONDENTE DA UN CAPOLUOGO DI PROVINCIA - QUALIFICA DI REDATTORE - CONDIZIONI - SALTUARI E CREDENZIALI DI INVIATO SPECIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390905-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - GIORNALISTA PROFESSIONISTA CORRISPONDENTE DA UN CAPOLUOGO DI PROVINCIA - QUALIFICA DI REDATTORE - CONDIZIONI - SALTUARI E CREDENZIALI DI INVIATO SPECIALE - IRRILEVANZA.*

Il giornalista professionista corrispondente da un capoluogo di provincia puo ottenere, ai sensi dell'art 5 del contratto collettivo 10 gennaio 1959, reso esecutivo erga omnes, con DPR 16 gennaio 1961 n 153, la qualifica di "redattore" quando dimostri che la sua attivita non si sia limitata alla mera trasmissione - oltre della cronaca locale - di notizie italiane od estere ma si sia estesa anche alla loro elaborazione, cioe ad un'analisi dei fatti e ad una valutazione del loro significato peculiare. Ne, ad ottenere la detta qualifica, e sufficiente che al giornalista stesso siano fornite in qualche occasione le credenziali di "inviato speciale".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)