Sez. L, Sentenza n. 1034 del 18/02/1982 (Rv. 418898 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - SOGGETTO NON ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI PROPRIE DELLA QUALIFICA DI REDATTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI SVOLGENTI ATTIVITÀ DI CORRISPONDENTE NEGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA DALLA CAPITALE, DALLE CAPITALI ESTERE E DA NEW YORK - SPETTANZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - SOGGETTO NON ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI PROPRIE DELLA QUALIFICA DI REDATTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI SVOLGENTI ATTIVITÀ DI CORRISPONDENTE NEGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA DALLA CAPITALE, DALLE CAPITALI ESTERE E DA NEW YORK - SPETTANZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini del riconoscimento, in favore di un soggetto non iscritto all'albo professionale, del trattamento economico per lo svolgimento di mansioni proprie della qualifica di redattore spettante, a sensi dell'art. 5 lett. B) del C.C.n.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, ai giornalisti professionisti che svolgono attività di "corrispondente negli uffici di corrispondenza dalla capitale, dalle capitali estere e da new York", occorre - oltre l'adibizione ad un ufficio di corrispondenza in una di tali città, l'esistenza del quale è di per sè stessa indice dell'importanza riconosciuta alla Sede lo svolgimento di attività redazionale, e cioè di un'attività non limitata, come quella del semplice corrispondente, alla raccolta ed alla trasmissione di notizie, ma estesa anche alla elaborazione di esse nonché all'analisi ed alla valutazione dei fatti. L'accertamento della sussistenza o meno, nell'attività concretamente svolta, degli elementi caratterizzanti anzidetti, i quali rilevano anche ai fini dell'attribuzione della qualifica di redattore spettante, ai sensi dello stesso articolo, al corrispondente da un capoluogo di provincia (e, in Mancanza di iscrizione all'albo professionale, ai fini del riconoscimento del trattamento economico corrispondente), integra un giudizio di fatto, che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (V 2640/80, mass n 406380; (V 5674/79, mass n 402271; (V 2029/79, mass n 398424; (V 1529/78, mass n 390905).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 5, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)