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Sez. L, Sentenza n. 1073 del 09/02/1985 (Rv. 439207 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO GIORNALISTICO - QUALIFICA DI REDATTORE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - SEMPLICE TRASMISSIONE DI NOTIZIE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439207-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO GIORNALISTICO - QUALIFICA DI REDATTORE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - SEMPLICE TRASMISSIONE DI NOTIZIE - INSUFFICIENZA.*

Ai sensi della norma dell'art. 5 del contratto collettivo per i giornalisti del 10 gennaio 1959 - la quale, avendo tale contratto efficacia erga omnes (d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153), è suscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di Cassazione e soggiace al Sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la qualifica di redattore compete ai corrispondenti ed agli inviati, i quali compilano articoli d'informazione e commenti di carattere politico oppure servizi riguardanti particolari avvenimenti, nonché ai giornalisti professionisti che prestano la loro attività quotidiana, con l'osservanza dell'orario di lavoro, nelle redazioni, anche succursali o distaccate, e nella direzione e che non sempre sono addetti alla compilazione di articoli di elaborazione delle notizie, provvedendo spesso alla scelta, revisione ed eventuale rielaborazione degli articoli pervenuti. Pertanto, l'anzidetta qualifica di redattore, derivando dalla natura dell'attività o dal particolare inserimento nella organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, non può essere riconosciuta al soggetto che, senza far parte di una redazione, si sia limitato a trasmetterle determinate notizie di cronaca nera, idonee ad avere una risonanza nazionale, le quali venivano poi elaborate dai componenti della redazione stessa. (V 3256/82, mass n 421214; (V 1529/78, mass n 390905; (V 840/65, mass n 311616).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 5, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)