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Sez. 1, Sentenza n. 26310 del 06/07/2006 Cc. (dep. 27/07/2006) Rv. 235018 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici - Divieto di concessione - Stupefacenti - Sesto comma dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 - Operatività - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Sospensione della esecuzione di pena - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235018-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, costituita per commettere fatti illeciti di lieve entità (art. 73, comma quinto, e art. 74, comma sesto, d.P.R. 309 del 1990), non è ostativa al procedimento di sospensione dell'esecuzione della pena, in quanto tale misura - prevista dall'art. 1 comma terzo lett. a) l. 1 agosto 2003 n. 207 (cosiddetto indultino) in relazione alle condanne per i reati indicati dall'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario - riguarda tutte le ipotesi previste dall'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 fatta eccezione per quella di cui al comma sesto, che, per effetto del richiamo operato dall'art.416 cod. pen., segue il regime giuridico previsto per tale tipo di reato.

Riferimenti normativi: DPR 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST., DPR 01/08/2003 num. 207 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)