Sez. 5, Sentenza n. 1483 del 16/03/2000 Cc. (dep. 06/04/2000) Rv. 216045 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici - Divieto di concessione - Stupefacenti - Sesto comma dell'art.74 d.P.R. 309/90 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Sospensione dell'esecuzione della pena - Ammissibilità .
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La esclusione dai benefici operata dall'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario riguarda tutte le ipotesi previste dall'art. 74 d.P.R. 309/90 ma non anche quella di cui al comma 6, che, per effetto del richiamo operato dall'art.416 cod.pen., segue il regime giuridico previsto per tale tipo di reato. Ne consegue che la condanna per il delitto di cui al citato sesto comma della legge sugli stupefacenti non rientra nella previsione dell'art.656 comma 9 lett.a) cod.proc.pen., ma in quella del comma 5 del predetto articolo, e consente dunque, il procedimento di sospensione dell'esecuzione della pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)