Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 28/01/2016 Cc. (dep. 22/02/2016) Rv. 266240 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici - Reati ostativi alla concessione - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Art.74, comma sesto, d.P.R. 309/90 - Riconducibilità - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'esclusione dai benefici penitenziari operata dall'art. 4-bis della Legge n. 354 del 1975, non riguarda l'ipotesi di condanna per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope costituita per commettere fatti di lieve entità, in quanto per effetto del richiamo, effettuato dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, all'art. 416 cod. pen. - da intendersi non limitato al solo regime sanzionatorio - si applica la stessa disciplina stabilita per quest'ultima fattispecie.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)