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Sez. 4, Sentenza n. 9429 del 02/07/1987 Ud. (dep. 27/08/1987) Rv. 176611 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - INGERENZA DI ALTRE PERSONE NELLA DIREZIONE DEI LAVORI - INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - ESCLUSIONE - CONCORSO DI COLPA - ANCHE DI CHI SI È INGERITO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176611-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - INGERENZA DI ALTRE PERSONE NELLA DIREZIONE DEI LAVORI - INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - ESCLUSIONE - CONCORSO DI COLPA - ANCHE DI CHI SI È INGERITO - CONFIGURABILITÀ.*

In tema di individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche, l'ingerenza di altre persone nella direzione dei lavori e nella realizzazione strutturale delle opere non fa venir meno la responsabilità dell'appaltatore, anche se ne riduce l'autonomia, ma configura il concorso nella produzione dell'evento anche di chi si è ingerito, in quanto l'Azione di quest'ultimo è pure causa dell'evento medesimo. (Conf mass n 171239; (Conf mass n 153611).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)