Sez. 4, Sentenza n. 4862 del 04/03/1982 Ud. (dep. 11/05/1982) Rv. 153611 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - APPALTO - RESPONSABILITÀ DEL SOLO APPALTATORE - ECCEZIONE - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - CONDIZIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - APPALTO - RESPONSABILITÀ DEL SOLO APPALTATORE - ECCEZIONE - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - CONDIZIONE.*
Il committente non risponde della mancata adozione delle misure antinfortunistiche nel cantiere in cui si realizza l'opera appaltata, a condizione che non si ingerisca nell'esecuzione dei lavori. Quindi, ove l'appaltatore non lavori in situazione di assoluta autonomia, la sua responsabilità concorre con quella del committente, per l'omesso controllo delle condizioni di sicurezza del cantiere, in rapporto ai lavori appaltati. (Conf mass n 124600; (Conf mass n 132495; (Conf mass n 152016).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)