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Sez. 3, Sentenza n. 11513 del 05/07/1985 Ud. (dep. 27/11/1985) Rv. 171239 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNIO - DESTINATARI DELLE NORME - APPALTO COMMITTENTE - RESPONSABILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171239-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNIO - DESTINATARI DELLE NORME - APPALTO COMMITTENTE - RESPONSABILITÀ - CONDIZIONE.*

Quando l'appaltatore non lavora in situazione di assoluta autonomia, anche il committente, che si inserisca nell'esecuzione dei lavori, risponde della mancata adozione delle misure antinfortunistiche, in tal caso incombendo anche su costui l'Obbligo di controllare la sicurezza lavorativa in rapporto alle opere appaltate. (Conf mass n 153611 e ivi citata).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)