Sez. 2, Sentenza n. 904 del 21/03/1969 (Rv. 339275 - 01)
MANDATO - MANDANTE - OBBLIGHI E RESPONSABILITA - COSTITUZIONE DI DIRETTI RAPPORTI CON IL TERZO CONTRAENTE - CONDIZIONI - ESPRESSA SPENDITA DEL NOME DEL MANDANTE - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE - CONOSCENZA ALIUNDE - IRRILEVANZA.*
MANDATO - MANDANTE - OBBLIGHI E RESPONSABILITA - COSTITUZIONE DI DIRETTI RAPPORTI CON IL TERZO CONTRAENTE - CONDIZIONI - ESPRESSA SPENDITA DEL NOME DEL MANDANTE - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE - CONOSCENZA ALIUNDE - IRRILEVANZA.*
La spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, nel senso cioe che chi contrae per conto altrui deve portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse ma anche nel nome di un soggetto diverso, che acquista in tal modo i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto pertanto, se il mandatario, stipulando il contratto, non dichiara di agire nel nome del mandante, nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo acquirente, essendo irrilevante la conoscenza che quest'ultimo, eventualmente, abbia del mandato, sia direttamente sia per rivelazione da parte del mandatario del rapporto sottostante. (V. 641-68, mass. 331813 1426-67, mass. 328061 1466-66, mass. N. 322920).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)