Sez. 3, Sentenza n. 3686 del 12/11/1969 (Rv. 343933 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - RIFERIBILITA AL MANDANTE - SPENDITA ESPLICITA DEL NOME DI QUESTO - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - RIFERIBILITA AL MANDANTE - SPENDITA ESPLICITA DEL NOME DI QUESTO - NECESSITA.*
Il rapporto diretto tra il mandante ed il terzo che contratta con il mandatario sorge soltanto se il mandatario dichiara in termini espliciti ed univoci di volere agire in nome e per conto del mandante, non essendo sufficiente una 'contemplatio dominì tacita e neppure la conoscenza, da parte del terzo, dell'esistenza del mandato. (Conf 1466-66, massima n 322920 V 1652-69, massima n 340589 904-69, massima n 339275).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)