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Sez. 3, Sentenza n. 1466 del 31/05/1966 (Rv. 322920 - 01)

MANDATO - MANDANTE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI RAPPORTI DIRETTI CON IL TERZO CONTRAENTE - CONDIZIONI - ESPLICITA SPENDITA DEL NOME DEL MANDANTE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322920-01

MANDATO - MANDANTE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI RAPPORTI DIRETTI CON IL TERZO CONTRAENTE - CONDIZIONI - ESPLICITA SPENDITA DEL NOME DEL MANDANTE - NECESSITA.*

Il rapporto diretto tra il mandante e il terzo che contratta con il mandatario sorge soltanto se il mandatario dichiara in termini espliciti ed univoci di volere agire in nome e per conto del mandante, non essendo sufficiente una contemplatio domini tacita e neppure la conoscenza, da parte del terzo, dell'esistenza del mandato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)