Sez. 3, Sentenza n. 1466 del 31/05/1966 (Rv. 322920 - 01)
MANDATO - MANDANTE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI RAPPORTI DIRETTI CON IL TERZO CONTRAENTE - CONDIZIONI - ESPLICITA SPENDITA DEL NOME DEL MANDANTE - NECESSITA.*
MANDATO - MANDANTE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI RAPPORTI DIRETTI CON IL TERZO CONTRAENTE - CONDIZIONI - ESPLICITA SPENDITA DEL NOME DEL MANDANTE - NECESSITA.*
Il rapporto diretto tra il mandante e il terzo che contratta con il mandatario sorge soltanto se il mandatario dichiara in termini espliciti ed univoci di volere agire in nome e per conto del mandante, non essendo sufficiente una contemplatio domini tacita e neppure la conoscenza, da parte del terzo, dell'esistenza del mandato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)