Sez. 3, Sentenza n. 1455 del 20/04/1999 Cc. (dep. 24/05/1999) Rv. 213760 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente - Termine di cinque giorni di cui all'art. 309 c.p.p. - Atti o documenti presentati in tempo posteriore alla trasmissione degli atti al tribunale - Mancato invio - Conseguenze - Inefficacia della misura o nullità - Esclusione - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame il dovere di trasmissione degli atti nel termine, sanzionato dall'inefficacia della misura cautelare, di cinque giorni dall'avviso avanzato all'autorità procedente dal presidente del tribunale della libertà concerne sia i risultati delle investigazioni, compiute dal pubblico ministero prima dell'emissione del provvedimento coercitivo, sia gli elementi, favorevoli all'indagato, sopravvenuti all'applicazione della misura medesima. Tale dovere d'inoltro trova il suo limite ultimo nel momento in cui esso viene eseguito e non riguarda gli atti ed i documenti presentati in tempo posteriore. Da tale ultimo mancato invio non consegue né l'inefficacia della misura né alcuna nullità, poiché l'art. 309 cod. proc. pen. assicura il pieno contraddittorio e la completa assistenza da parte del difensore, che può allegare nuovi motivi ed elementi utili nell'udienza camerale prima dell'inizio della discussione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)