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Sez. 1, Ordinanza n. 2130 del 15/04/1998 Cc. (dep. 19/05/1998) Rv. 210548 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Caducazione automatica della misura cautelare per mancata trasmissione, nei termini di cui al quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen., degli atti - Atti non prodotti dal P.M. all'atto della richiesta della misura ovvero non contenenti elementi favorevoli all'indagato - Mancata trasmissione - Incidenza sull'efficacia della misura cautelare - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210548-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La mancata trasmissione al tribunale del riesame, nel termine previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., di atti che non siano stati prodotti dal P.M. all'atto della presentazione della richiesta del provvedimento cautelare al giudice per le indagini preliminari, ovvero di atti successivi che non contengano elementi favorevoli all'indagato, non determina l'inefficacia dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare. E invero anche dopo la riforma concernente la disciplina delle formalità relative all'applicazione e alle impugnazioni delle misure cautelari personali, effettuata dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, è rimasta immutata la facoltà riconosciuta alla pubblica accusa di non procedere a totale "discovery" delle fonti probatorie acquisite, fatto salvo l'obbligo di portare a conoscenza del giudice ogni elemento favorevole all'indagato, e qualsivoglia memoria o deduzione a sua difesa, in qualsiasi momento della procedura camerale acquisito, per tale dovendosi intendere ogni circostanza atta a contrastare in maniera assolutamente oggettiva l'ipotesi accusatoria e non qualsiasi elemento soggetto a opinabile valutazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)