Sez. 6, Sentenza n. 2025 del 22/05/1997 Cc. (dep. 29/07/1997) Rv. 208652 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Perdita di efficacia della misura per omessa trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. - Riferimento agli atti a suo tempo inviati al Gip con richiesta di emissione della misura - Necessità - Trasmissione tardiva di atti diversi - Irrilevanza ai fini della decadenza - Fattispecie in tema di trasmissione tardiva della prova delle avvenute notifiche e avvisi ai difensori.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
La perdita di efficacia della misura conseguente all'omessa trasmissione nel termine di cinque giorni degli atti al tribunale del riesame secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen., è riferibile esclusivamente agli atti inviati a suo tempo al Gip con la richiesta di emissione della misura. La omessa trasmissione, unitamente a tali atti, di atti successivi o diversi, atterrà eventualmente alla regolarità della procedura e alla utilizzabilità delle prove, ma non innesta il meccanismo di perdita di efficacia del provvedimento restrittivo sancito dall'art. 309 c.p.p..(Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto ininfluente la trasmissione tardiva della documentazione relativa alle notifiche e agli avvisi di deposito al difensore, non essendo peraltro in discussione la mancata conoscenza da parte dell'indagato del provvedimento restrittivo e la relativa prova)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)