Sez. 3, Sentenza n. 19249 del 22/09/2011 (Rv. 619876 - 01)
PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE | Regione Sicilia - Contributi per la formazione professionale - Vincolo di destinazione delle somme. Insussistenza - Impignorabilità - Esclusione - Fondamento - Esplicita previsione - Necessità.
PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE
L'art. 23 della legge reg. Sicilia 21 settembre 1990, n. 36, che disciplina "le procedure per la erogazione dei contributi per la formazione professionale", non pone alcun vincolo di destinazione alle somme dovute, nè comunque un tale vincolo comporterebbe "ipso facto" la consequenziale impignorabilità dei finanziamenti, in assenza di una esplicita disposizione in tal senso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 21/09/1990 num. 36 art. 23, Cod. Civ. art. 2740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)