Sez. 4, Sentenza n. 41985 del 29/04/2003 Ud. (dep. 05/11/2003) Rv. 227288 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Infortunio sul lavoro - Principio dell'affidamento in ordine all'osservanza delle norme di prudenza - Ambito di operatività - Costruttore di macchina industriale priva del dispositivo di arresto - Operatività del principio di affidamento - Esclusione - Ragioni.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE
In tema di infortuni sul lavoro, il principio dell'affidamento - in virtù del quale ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione - non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme di prudenza da parte di colui che invoca il suddetto principio. Ne consegue che l'imprenditore-costruttore che costruisca una macchina industriale priva dei dispositivi di sicurezza, nella specie priva del dispositivo di arresto, non può invocare il principio dell'affidamento qualora l'acquirente utilizzi la macchina ponendo in essere una condotta imprudente, in quanto tale condotta sarebbe stata innocua o, comunque, avrebbe avuto conseguenze di ben diverso spessore qualora la macchina fosse stata dotata dei presidi antinfortunistici.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)