Sez. 1, Sentenza n. 13443 del 12/09/2003 (Rv. 566829 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Ordine di esibizione di un documento - Facoltà discrezionale del giudice di merito - Omesso esercizio - Obbligo di motivazione - Insussistenza - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE
L'ordine di esibizione di un documento costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di avvalersene. Il mancato esercizio di detta facoltà non può, pertanto, essere oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)