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Sez. 3, Sentenza n. 2262 del 02/02/2006 (Rv. 586567 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE | Discrezionalità - Mancato esercizio del relativo potere - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586567-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE

L'ordine di esibizione della prova costituisce l'espressione di una facoltà discrezionale che l'art.210, primo comma, cod.proc.civ., rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali egli ritiene di avvalersene. Il mancato esercizio di detta facoltà non può essere pertanto oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)