Sez. 1, Sentenza n. 10357 del 17/05/2005 (Rv. 581481 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Mezzo di prova disponibile discrezionalmente dal giudice - Mancato esercizio del relativo potere - Obbligo di motivazione - Insussistenza - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
L'ordine di esibizione di un documento costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di avvalersene. Il mancato esercizio di detta facoltà non può, pertanto, essere oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)