Sez. 1, Sentenza n. 19635 del 07/10/2005 (Rv. 585759 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Mancanza di accordi con l'espropriante - Indennità aggiuntiva in favore del proprietario coltivatore diretto - Spettanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
Anche nell'ipotesi in cui non venga raggiunto alcun accordo con l'espropriante, al proprietario coltivatore diretto, così come agli altri soggetti indicati all'art. 17, secondo comma, della legge n. 865 del 1971, spetta comunque, in base alla richiamata norma, l'indennità aggiuntiva per la perdita del terreno su cui egli esercitava la propria attività lavorativa agricola, in conformità, del resto, alla funzione della predetta indennità, compensativa del sacrificio sopportato dall'avente diritto, e all'autonomia della stessa, per la quale essa prescinde dalle modalità con cui il proprietario ha perduto la titolarità del fondo (decreto di esproprio, cessione volontaria o occupazione espropriativi, nella quale viene inglobata nell'intero controvalore dell'immobile).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)