Sez. 1, Sentenza n. 1504 del 27/02/1990 (Rv. 465564 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI - FITTAVOLO, MEZZADRO, COLONO O COMPARTECIPE - INDENNITÀ - MAGGIORAZIONE - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI - FITTAVOLO, MEZZADRO, COLONO O COMPARTECIPE - INDENNITÀ - MAGGIORAZIONE - ESCLUSIONE.*
La maggiorazione del 50 per cento dell'indennità espropriativa, prevista dall'art. 12 della legge 1971 n. 865 in favore del proprietario che proceda alla cessione volontaria del suolo, non compete anche al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipe del fondo espropriato, titolare, ex art. 17 legge citata, di una indennità aggiuntiva, non compresa, come parte di un unicum, in quella dovuta al proprietario, ma avente carattere autonomo e che, proprio per tale sua autonomia, prescinde dalle modalità con cui il proprietario ha perduto la titolarità del fondo (attraverso, cioè, il decreto di esproprio, l'occupazione appropriativa o la cessione volontaria del suolo). (V 3577/89, mass n 463542).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 14, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)