Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 05/07/2007 (Rv. 598240 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Divieto previsto dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. - Riferibilità ai documenti - Sussistenza - Produzione di nuovi documenti in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel rito del lavoro, il rigoroso sistema delle preclusioni regola sia l'ammissione delle prove costituite che di quelle costituende e trova un contemperamento nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio. (Nella specie, la S.C., evidenziando che la parte ricorrente, oltre a dedurre che trattavasi di prove costituite, non aveva sulla questione proposto ulteriori, rituali doglianze, in applicazione del predetto principio, ha ritenuto che legittimamente il giudice di appello aveva ritenuto inammissibile la produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore con istanza per l'anticipazione dell'udienza, in quanto a tale produzione la parte ben avrebbe potuto provvedere in primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)