Sez. 3, Sentenza n. 5465 del 14/03/2006 (Rv. 588293 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Procedimento relativo alla locazione di immobile - Applicazione del "rito del lavoro" - Mezzi di prova - Documenti - Mancata produzione in primo grado - Ammissibilità in appello - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
In tema di divieto di nuovi mezzi di prova in appello, con riferimento ai processi sottoposti al cosiddetto rito del lavoro, si deve ritenere che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 416, comma 3, e 437, comma 2, cod. proc. civ., l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti - intesi come "species" del "genus" mezzi di prova - e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione, come, ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo. (Nella specie, relativa alla determinazione, ai sensi della legge 27 luglio 1978 n.392, sull'equo canone, del canone legale di un immobile adibito ad uso di abitazione, la S.C. ha ritenuto che il documento cui era riferita la doglianza del ricorrente locatore - certificato dell'ufficio tecnico erariale relativo all'immobile, di cui la corte di merito aveva escluso la ritualità perchè prodotto, ai fini del diverso classamento dell'immobile, soltanto in sede di gravame - si riferiva ad una situazione di fatto che doveva formare, ed aveva formato, oggetto di discussione nel giudizio di primo grado, e che, d'altra parte, il ricorrente locatore non aveva neppure dedotto, e tanto meno dimostrato, che il relativo classamento fosse avvenuto in epoca successiva a tale giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)