Sez. L, Sentenza n. 4030 del 20/09/1977 (Rv. 387713 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - PER OCCULTAMENTO DOLOSO DELL'OBBLIGAZIONE - ATTIVITA POSITIVA DEL DEBITORE - NECESSITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - PER OCCULTAMENTO DOLOSO DELL'OBBLIGAZIONE - ATTIVITA POSITIVA DEL DEBITORE - NECESSITA.*
Ai fini della sospensione della prescrizione per occultamento doloso da parte del debitore della esistenza dell'obbligazione, e necessario che questi ponga in essere una positiva attivita ingannatrice e fraudolenta che, inducendo il creditore in errore, gli precluda la possibilita di far valere il proprio diritto. (Conf 102/73, mass n 361855).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)