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Sez. L, Sentenza n. 4030 del 20/09/1977 (Rv. 387713 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - PER OCCULTAMENTO DOLOSO DELL'OBBLIGAZIONE - ATTIVITA POSITIVA DEL DEBITORE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387713-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - PER OCCULTAMENTO DOLOSO DELL'OBBLIGAZIONE - ATTIVITA POSITIVA DEL DEBITORE - NECESSITA.*

Ai fini della sospensione della prescrizione per occultamento doloso da parte del debitore della esistenza dell'obbligazione, e necessario che questi ponga in essere una positiva attivita ingannatrice e fraudolenta che, inducendo il creditore in errore, gli precluda la possibilita di far valere il proprio diritto. (Conf 102/73, mass n 361855).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)