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Sez. L, Sentenza n. 5535 del 15/10/1980 (Rv. 409397 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTO TRA LE PARTI - OCCULTAMENTO DOLOSO DELL'ESISTENZA DEL DEBITO - NOZIONE - COMUNICAZIONE DELL'INAIL CONTENENTE LA NEGATORIA DEL DIRITTO DEI SUPERSTITI ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA SUL PRESUPPOSTO DELLA INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - OCCULTAMENTO DOLOSO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409397-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTO TRA LE PARTI - OCCULTAMENTO DOLOSO DELL'ESISTENZA DEL DEBITO - NOZIONE - COMUNICAZIONE DELL'INAIL CONTENENTE LA NEGATORIA DEL DIRITTO DEI SUPERSTITI ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA SUL PRESUPPOSTO DELLA INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - OCCULTAMENTO DOLOSO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Ai fini della sospensione della prescrizione per occultamento doloso da parte del debitore dell'esistenza del debito e necessario che il debitore stesso ponga intenzionalmente in essere una positiva attivita ingannatrice e fraudolenta che, inducendo il creditore in errore, gli precluda la possibilita di far valere il proprio diritto. Non costituisce pertanto, ai predetti fini, comportamento doloso la comunicazione inviata dall'Inail con la quale si nega il diritto dei superstiti alla prestazione assicurativa per la ritenuta insussistenza dei presupposti di legge. (Conf 4030/77, mass n 387713, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)